Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi


Aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 20/05/2010
 

CAPO I

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

   1. Il presente regolamento, in conformità allo statuto, ed ai principi e criteri determinati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 29/09/1997, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, disciplina: 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Morrovalle.


Art. 2 - Ambito di applicazione

   1. Il presente regolamento:

         a) trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente;

         b) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulate, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

   2. Le norme del presente regolamento si integrano con le altre disposizioni regolamentari aventi attinenza con il personale, con diversi aspetti organizzativi e, in particolare, con le disposizioni primarie e secondarie relative alla disciplina del procedimento amministrativo.


Art. 3 - Quadro di riferimento normativo

   1. Per quanto non previsto specificatamente nel presente regolamento, si applicano le disposizioni:

         a) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

         b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni e delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, approvate con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

         c) degli articoli non soppressi della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93;

         d) dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo; e) della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni;

         f) delle altre disposizioni di legge applicabili ai rapporti di pubblico impiego presso gli enti locali, non contrastanti con quelle in precedenza elencate;

         g) delle eventuali nuove norme di legge inerenti la pubblica amministrazione in generale e gli enti locali in particolare.

   2. Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi stabiliti dall'art. 12 delle «Disposizioni sulla legge in generale» del codice civile con particolare riferimento alle norme richiamate nel comma precedente, tenendo conto altresì degli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.


Art. 4 - Criteri generali di organizzazione

   1. L'organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici, al fine di rendere l'attività del comune più produttiva ed efficace, nel rispetto delle norme prima richiamate, si ispira ai seguenti criteri e principi:

         a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

         b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali;

         c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

         d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

         e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche, nonché con quelle del lavoro privato.

   2. In particolare disciplina:

         a) le sfere di competenza;

         b) le attribuzioni e le responsabilità;

         c) il raccordo dell'apparato amministrativo con l'organo politico-istituzionale, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 97 della Costituzione.

   3. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.


Art. 5 - Progetti-obiettivo

   1. Per lo svolgimento della propria attività e per l'impiego delle risorse, la struttura organizzativa programma il lavoro per obiettivi e progetti, previa adozione di soluzioni organizzative atte ad assicurare i migliori risultati ai minori costi.

   2. I servizi e gli uffici predispongono i progetti per la realizzazione degli obiettivi programmatici approvati dal consiglio comunale o definiti, comunque, dagli organi politici

 

CAPO II - LA DOTAZIONE ORGANICA E LE MODALITA' DI ACCESSO ALL'IMPIEGO

Art. 6 - Struttura organizzativa

   1. La struttura organizzativa è articolata in aree, servizi ed uffici. L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente.

   2. L'area è la struttura organica di massima dimensione dell'ente, deputata:

         a) alle analisi dei bisogni per settori omogenei;

         b) alla programmazione;

         c) alla realizzazione degli interventi di competenza;

         d) al controllo, in itinere, delle operazioni;

         e) alla verifica finale dei risultati.

   3. L'area comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee.

   4. Il servizio costituisce un'articolazione dell'area. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'ente; svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica.

   5. L'ufficio costituisce una unità operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; espleta inoltre attività di erogazione di servizi alla collettività. Il numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono definiti in base ai criteri di cui al capo I e tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e del volume delle attività, dell'ampiezza dell'area di controllo del responsabile dell'ufficio, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità.


Art. 7 - Individuazione e articolazione delle aree. Unità di progetto

   1. Le aree rappresentano le unità organizzative di massima dimensione, alla direzione delle quali sono preposti dipendenti appartenenti alla categoria D ( apicale).

   2. I servizi rappresentano le unità organizzative di secondo livello alle quali: 

         a) fanno riferimento le specifiche materie rientranti nelle funzioni dei servizi di cui al comma precedente; 

         b) sono preposti dipendenti appartenenti alla categoria C.

   3. Gli uffici rappresentano le unità organizzative di terzo livello ai quali spetta la gestione degli interventi in specifici ambiti e ne garantisce l'esecuzione. Agli uffici sono preposti dipendenti appartenenti alle categoria A, B, C.


Art. 8 - Dotazione organica

   1. La dotazione organica é deliberata dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, sentito il Direttore Generale e, ove non esista, il Segretario Comunale.

   2. La dotazione organica dell' Ente é articolata in aree o settori funzionali. Le aree comprendono uno o più servizi o unita' operative alle quali in genere sono preposti i dipendenti appartenenti alla qualifica apicale, ovvero i dipendenti di qualifica inferiore dotati di particolare esperienza e/o competenza.


Sono istituite le seguenti aree. Servizi ed uffici


Area
Servizio
Ufficio
Funzioni

Area 1ª - Affari Generali

Turismo e Cultura

Servizi Scolastici

Servizi Sociali

Commercio

Concorsi

Segreteria

Albo Pretorio e Servizio Notifiche

  

Area 2ª - Servizi Finanziari

Contabilità e Programmazione

Tributi

Economato

Personale

Informatica

  

Area 3ª - Servizi Demografici

Servizi Demografici

Leva

Elettorale

Statistica

Cimiteriale

Pubbliche affissioni

Archivio e protocollo

Ufficio Relazioni con il pubblico

  

Area 4ª - Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Servizio trasporti

Servizio rifiuti

Servizio idrico integrato

Viabilità

  

Area 5ª - Urbanistica e Territorio

Sportello Unico Edilizia

Sportello Attività Produttive

Urbanistica e territorio

Ambiente

Ufficio Casa

  

Area 6ª - Polizia Municipale

Polizia Amministrativa

Polizia veterinaria

Polizia annonaria

Polizia rurale

Polizia stradale

Servizio notifiche

Servizio viabilità

  

Le categorie professionali ed i.profili professionali all'interno delle singole aree sono quelli già approvati nella dotazione organica dell'Ente ( Giunta Comunale n. 147 del 28/09/2006 ).

II numero e.le funzioni delle aree (Settori. funzionali) e Unita' Operative possono essere variati in rapporto -alle esigenze di funzionalita' e/o in base a principi organizzativi nonche' al raggiungimento degli obiettivi di governo dell' Amministrazione Comunale, variando la struttura organizzativa.

Eventuali modifiche o variazione alla dotazione organica dovranno essere approvate con atto della Giunta Comunale.


Art. 9 - Reclutamento del personale e modalità di assunzione all'impiego

   1. L'accesso all'impiego avviene con una delle seguenti modalità

         a) per il tramite di procedure selettive, con le modalità di cui al successivo comma 2, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in maniera adeguata 1' accesso dall' esterno;

         b) mediante avviamento degli iscritti nelle. liste di collocamento,.ai.sensi della legislazione vigentc per le qualifiche e i profili per i quali e'_richiesto il solo requisito della :scuola dell'.obbligo; facendo salvi gli eventuali requisiti per specifiche professionalità;

         c) mediante chiamata numerica degli. iscritti-nelle liste.di collocamento ai sensi.della vigente normativa, previa verifica -della compatibilità .della invalidità con le mansioni da svolgere in materia di assunzioni.obbligatorie da parte delle.Amministrazioni:Pubbliche dei soggetti di cui all' art.l della legge.2.4.1968..n..482, come integrato, dall'.art.19..della legge 5.2.1992, n. 104. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell' Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e del Personale della Polizia Municipale, deceduto nell' espletamento ' - del servizio, nonche delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13.8.1980. n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa

         d) mediante l'Istituto della mobilita' tra Enti ai sensi dell'art. 30 del D-Lgs 165/2001.

   2. Le procedure selettive, di cui alla lettera a) del precedente comma, si svolgono con le seguenti modalità:

         a) concorso pubblico per titoli ed esami;

         b) concorso pubblico per soli esami;

         c) concorso pubblico-per soli titoli;

         d) corso-concorso pubblico;

         e) per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all' accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati.

         f) concorsi interamente riservati al personale dipendente.


Art. 10 - Modalità concorsuali

   1. I criteri, le modalità e le procedure concorsuali per l'accesso all'impiego sono quelle previste del D.P.R 9 maggio 1994, n. 487, cosi come modificato ed integrato dal D.P.R 30 ottobre 1996, n. 693, dal D: L. vo.31.3.1998 n_ 80, dal D.Lvo 165/2001 e dalle norme del vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi. approvato con atto di C.C. n.26 deL.29.06.1995 ;

Art. 11 - Progressioni verticali e concorsi interamente riservati al personale interno

A) Ambito di applicazione

   1.  L' Amministrazione comunale può prevedere, nei limiti dei posti vacanti e per ogni categoria, la copertura di posti che non siano destinati ali' accesso dall' esterno, mediante le seguenti procedure selettive:

         a) ai sensi dell' art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 31/3/99 e dell' art. 91, comma 3, del D. Lgs 267/2.000, procedure selettive interamente riservate al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente all'' interno dell' Ente, e cioè quelli la cui maturazione sia resa possibile attraverso una qualificazione raggiungibile solo mediante la formazione interna alla struttura organizzativa dell' Ente, con esclusione contestuale della possibilità di pervenire dall' esterno ad un identico contenuto di specializzazione qualificante e indispensabile per la copertura del posto. Tali profili professionali o figure proféssionali sono individuate dalla Giunta Comunale con. proprio provvedimento previa proposta scritta del Responsabile di settore che indichi

  1. la concreta esigenza organizzativa,
  2. la presenza all' interno della struttura organizzativa di una maturata/maturabile professionalità in relazione alla qualifica funzionale del posto da ricoprire,
  3. le ragioni per le quali si ritenga che la professionalità medesima sia formata/formabile solamente ali' interno dell' Ente ; ( ad es. se manca nell' ordinamento scolastico vigente un titolo di studio specifico ovvero non sia possibile reperire sulle mercato del lavoro un' identica professionalità o altro ). Tale procedura può essere esercitata esclusivamente nel caso in cui il Comune non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi delle vigenti disposizioni.

         b) ai sensi dell' art. 4, comma 1, del C.C.N.L. 31/3/99, procedure selettive interne per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore.

   2. Alle procedure selettive di cui al comma 1 è consentita la partecipazione del personalè interno anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per 1' accesso dall' esterno,,, fatti salvi quelli prescritti dalle norme, vigenti e quelli il cui possesso 1' Amministrazione Comunale ritenga requisito indispensabile per 1' accesso a determinati profili professionali.

   3. Possono partecipare:alle selezioni.interne per il passaggio alla categoria superiore i dipendenti in servizio, non in prova con. rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; che risultino:

              a) classificati nella categoria professionale immediatamente inferiore a quella correlata al profilo e al posto oggetto della selezione, a prescindere dalla posizione economica '' conseguita in base alla progressione orizzontale;

              b) in possesso del titolo di studio, delle abilitazioni e degli altri requisiti professionali richiesti per l'accesso dall' esterno, secondo le indicazioni dell' avviso di selezione, e di un' anzianita' di servizio nella categória inferiore di almeno 2 ( due ) anni ;

              c) in alternativa al punto b) in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l' accesso dall' esterno e di un' anzianità di servizio nella categoria inferiore di almeno (tre) anni.

   4. Alle selezioni interne per il passaggio a profili professionali con trattamento tabellare corrispondente alle categorie B3 e D3 possono accedere i dipendenti non in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato classificati nei profili con trattamento tabellare corrispondente alle categorie B1 e Dl, a prescindere dalla posizione economica conseguita in base alla progressione orizzontale in possesso dei requisiti previsti ai punti b) e c) del comma precedente. Possono altresì accedere alle selezioni di cui al presente comma i dipendenti classificati rispettivamente nelle categorie A e C ,solo ed esclusivamente se in possesso dei titoli di studio, delle specializzazioni ed eventuale iscrizione ad albi professionali richiesti per 1'accesso dall'esterno, e con un'anzianità di almeno 3 (tre ) anni per l' accesso alla categoria B3, e di almeno 5 ( cinque ) anni per I' categoria D3.

   5. I titoli di studio e professionali richiesti per l' accesso dall' esterno sono i seguenti:

CATEGORIA B: licenza di scuola media inferiore ( o scuola dell' obbligo ) e specializzazione professionale , se richiesta; CATEGORIA C:-diploma di scuola secondaria superiore;

CATEGORIA D: diploma di laurea ed eventuale abilitazione professionale ed iscrizione ad albi, se richieste. 

   6. Le procedure selettive di cui al presente articolo, possono essere espletate per titoli ed esami o anche per soli esami e la scelta, in tal senso, verrà effettuata nel bando di concorso.

   7. I titoli di studio, le specializzazioni e 1' eventuale iscrizione ad albi professionali, richiesti per 1' accesso dall' esterno, sono inderogabilmente prescritti quando tali requisiti sono richiesti in base all' ordinamento vigente per il legittimo esercizio delle funzioni correlate al profilo oggetto della selezione.


B) Modalità di espletamento

   1.  La procedura selettiva prevista dai commi precedenti è indetta con provvedimento del Responsabile del servizio Segreteria e, con lo stesso atto, vengono approvati lo schema del bando di concorso, specificando il titolo di studio richiesto per 1' accesso, e il fac-simile della domanda di ammissione.

   2.  Il bando di concorso contiene i seguenti elementi:

         a) denominazione del Comune;

         b) estremi atto determinativo con il quale è indetto il concorso;

         c) il profilo professionale, la categoria di appartenenza e il numero dei posti messi a concorso;

         d) il trattamento economico;

         e) i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione al concorso,

         f) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

         g) le dichiarazioni da farsi nella domanda di ammissione;

         h) i documenti e i titoli da allegare alla domanda;

         i) le materie oggetto delle prove scritte e orali, nonché il contenuto di quelle pratiche;

         j) i documenti e i titoli da allegare alla domanda;

         k) l'avviso relativo alla determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche;

         l) la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali;

         m) l'espressa dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla legge 125/91 in materia di pari opportunità, come anche previsto dall' art. 57 del D. Lgs 165/2001, e alla legge 675/96 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

         n) l'indicazione dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile;

         o ) ogni altra prescrizione e notizia ritenuta utile.

   3. Per le modalità di espletamento delle prove di esame si osservano tutte le disposizioni, per quanto compatibili, richiamate nell' art. 6 del presente regolamento.

   4. Al bando di concorso è data pubblicità mediante affissione ali' albo pretorio del Comune dalla data del bando per un periodo comunque non inferiore a quindici giorni consecutivi.La data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla prova selettiva è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

   5. Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera e secondo il fac-simile allegato al bando di concorso, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

         a) il cognome ed il nome;

         b) il luogo e la data di nascita;

         c) la residenza e l'indicazione del recapito;

         d) il profilo professionale, la categoria funzionale e il settore/area di attività;

         e) il concorso al quale si intende partecipare con tutti gli elementi di riferimento contenuti nel bando;

         f) il titolo di studio posseduto, richiesto per 1' accesso, con 1' indicazione della votazione riportata, ai fini dell' eventuale valutazione.

   6. Alla domanda va allegato, se richiesto nel bando, il curriculum professionale nel quale siano riportate le esperienze culturali e professionali, di studio e di servizio espletate dall' aspirante al concorso, formalmente documentate o documentabili.

   7. La domanda di partecipazione al concorso, con i documenti allegati, viene consegnata direttamente all' ufficio protocollo del Comune entro e non oltre la scadenza fissata nel bando.


C) Prove di esame

   1. Nelle procedure selettive di cui al presente articolo vengono effettuate due prove di esame sulle materie stabilite dal bando di concorso consistenti in: a) una prova pratica per 1' accesso alla categoria B 1, inerente le funzioni e/o mansioni specifiche e prevalenti, richieste dalla particolare professionalità del posto messo a concorso; b) una prova scritta a contenuto teorico/pratico o questionario a risposta sintetica, inerente le funzioni e/o mansioni specifiche e prevalenti, richieste dalla particolare professionalità del posto messo a concorso, per 1' accesso alle categorie dalla B3 alla D3; c) una prova orale in forma di colloquio, per 1' accesso a tutte le categorie.

   2. La Commissione esaminatrice può convocare i concorrenti con lo stesso avviso sia per la prova scritta o pratica che per la prova orale, comunicando per iscritto ai candidati stessi I' ammissione o meno alla prova orale almeno tre giorni prima della data fissata per la prova medesima.

   3. La valutazione dei titoli presentati dai concorrenti viene effettuata con i criteri e modalità stabilite nell'allegato A) ,al presente. Regolamento;

   4. Per gli adempimenti della commissione esaminatrice, per la valutazione delle prove di esame, per la formazione ed efficacia della graduatoria si osservano le disposizioni, per quanto compatibili, del Regolamento Comunale per l'accesso agli impieghi.


 

CAPO III - DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO COMUINALE

Art. 13 - Convenzione per il servizio di direzione generale

   1. Essendo il Comune di Morrovalle inferiore a 15 mila abitanti puo' stipulare con altri Comuni, con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, una convenzione avente ad oggetto il servizio di direzione generale.

   2. Complessivamente la popolazione dei Comuni deve essere pari ad almeno quindicimila abitanti.

   3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i criteri per la nomina del Direttore Generale sono stabiliti in sede di convenzione così come in essa sono individuate procedure e competenze per la nomina.

   4. La competenza a deliberare la convenzione spetta al Consiglio Comunale


Art. 14 - Funzioni di direzione generale del segretario comunale

   1. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi dell'art. 108, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

   2. L'eventuale- trattamento economico aggiuntivo se ed in. quanto ammesso dalla contrattazione collettiva di comparto, viene riconosciuto con apposita determinazione del Sindaco con efficacia retroattiva decorrente dalla data dell'atto di conferimento delle funzioni.

   3. In ogni caso qualora e. sino a che non si sia provveduto alla nomina del Direttore Generale compete al Segretario Comunale la sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni ed il coordinamento dell'attività dei responsabili di servizio.


Art. 15 - Rapporti tra direttore generale e segretario comunale

   1. I rapporti tra Direttore Generale e Segretario Comunale sono disciplinati dal Capo dell' amministrazione all'atto della nomina del primo, fermo restando che é esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.

   2. Nell'ipotesi di stipula di convenzione per la gestione del servizio di direzione generale le modalità per la disciplina dei rapporti tra le due figure sono contenute nella convenzione.


Art. 16 - Sostituzione del direttore generale

   1. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le funzioni proprie dello stesso sono espletate dal Segretario Comunale, limitatamente a quelle di coordinamento e sovraintendenza dei responsabili di servizio.

Art. 17 - Competenze del direttore generale

   1. Il direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, nel rispetto dei principi indicati all'art. 1 del presente regolamento, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa. Il direttore generale risponde direttamente al sindaco del proprio operato.

   2. Il direttore generale predispone il piano dettagliato e gli obiettivi previsti dalla lettera a), comma 2, dell'art. 197, del T.U. n. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione o strumento equivalente.

   3. Il direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano; inoltre, partecipa al controllo della gestione dell'attività dell'ente.

   4. Il Direttore generale provvede altresì:

         a) alla definizione dei criteri generali per l'organizzazione degli uffici, nel rispetto delle direttive del Capo dell' Amministrazione;

         b) alla determinazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico, nel rispetto dei contratti collettivi e del potere di coordinamento del Sindaco;

         c) alla proposta al capo dell'amministrazione delle misure sanzionatorie a carico dei Capi-Settore per responsabilità da risultato;

         d) all'adozione degli atti di competenza: dei responsabili di servizio inadempienti, previa diffida;

         e) su proposta del servizio interessato sottopone alla giunta la promozione, resistenza, conciliazione e transazione delle liti;

         f) ogni altra competenza attribuitagli dal presente regolamento.


Art. 18 - Competenze del segretario comunale

   1. Il comune ha un segretario titolare, dipendente da apposita agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico, iscritto all'albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

   2. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco . Il Segretario Comunale può, su espressa richiesta del Sindaco esprimere pareri di legittimita' su singoli atti.

   3. La nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale, sono disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

   4. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi dell'art. 108, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

   5. Al segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

         a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

         b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;

         c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione;

         d) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

         e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

   6. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario spettano le funzioni previste dall'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Allo stesso viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 del C.C.N.L. 16 maggio 2001;

   7. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 5 possono essere anche attribuite quelle di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

   8. Il segretario comunale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario;

   9. La copertura assicurativa dei segretari comunali trova disciplina nell'art. 49 del C.C.N.L. 16 maggio 2001

   10. Al Segretario Comunale, oltre alle competenze suddette, spetta:

         a) la direzione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;

         b) il parere sulla nuova dotazione organica dell'Ente, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale;

         c) l'appartenenza alle commissioni di concorso quale esperto in. discipline giuridiche e amministrative ove queste siano previste dal programma di esame;

         d) la presidenza delle commissioni di concorso afferenti posti apicali o posti dove manchi il responsabile di servizio;

         e) l'attribuzione del trattamento economico accessorio al personale ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 30, comma 4 e 5 e non esista la figura del Direttore Generale;

         f) la presidenza del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno, ove non sia previsto il Direttore Generale.

         g) la presidenza della conferenza di servizio , ove non esista il Direttore Generale e comunque l'appartenenza alla stessa in ogni altro caso;

 

CAPO IV - LA DIRIGENZA, LE ALTE SPECIALIZZAZIONI E L'ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'

Art. 19 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

In relazione a quanto disposto dall'art. 90 del T.U. n. 267/00 è demandata alla Giunta Comunale la costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori , per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo allo stesso attribuite dalla legge.

Detti uffici possono essere costituiti da dipendenti interni, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, permanendo le condizioni che questo ente non sia strutturalmente deficitario o in dissesto dichiarato.

Al personale assunto con contratto a tempo determinato si applica il CCNL enti locali.


Art. 20 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

   1. In relazione a quanto disposto dall'art. 110 del T.U. n. 267/2000, l'amministrazione può stipulare contratti per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

   2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente.

   3. I soggetti cui conferire l'incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire.

   4. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto.

   5. Non possono essere stipulati contratti in misura superiore al 5 % della dotazione organica, e comunque nei limiti di cui al citato art. 110 del T.U. n. 267/2000. 6. Per il trattamento economico trova applicazione quanto previsto dal citato art. 110 del T.U. n. 267/2000. 7. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 244 del T.U. n. 267/2000. Il testo di questo comma dovrà essere riportato nel contratto di cui al comma 1.


Art. 21 - Conferimento incarichi a contratto

   1. Il conferimento di incarichi di cui al precedente art. 20 può avere luogo al verificarsi delle seguenti condizioni:

         a) in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativo-funzionali di specifiche aree di attività, tali da non poter essere risolte mediante interventi amministrativo-gestionali normali posti in essere dall'interno dell'Ente con l'ausilio delle figure professionali già presenti e tali comunque da non poter ricorrere a procedure concorsuali;

         b) quando le necessità esposte al punto precedente corrispondano a specifica ed urgente domanda di servizi qualificati da parte della cittadinanza o di una rappresentanza istituzionale, tale da non poter essere soddisfatta in tempi accettabili mediante assunzione operata con contratto di diritto pubblico previo espletamento di pubblico concorso.


Art. 22 - Incompatibilità

   1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti gli incarichi di cui al precedente articolo 20:

         a) ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile od affini fino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;

         b) ai rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del comune;

         c) ai dipendenti del comune, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale del comune, anche se collocati in aspettativa;

         d) ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale rappresentanza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione di quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola, alle quali il comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano in corso di esecuzione al momento dell'affidamento dell'incarico.


Art. 23 - Requisiti per il conferimento dell'incarico a contratto

   1. Gli incarichi di cui al precedente articolo 90, sono conferiti con provvedimento del sindaco, motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dallo stesso articolo e vengono attribuiti a persone che possiedano i necessari requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di eventuale iscrizione ad albi professionali richiesta dalla legge, sia, infine, sotto il profilo di precedenti e qualificanti esperienze lavorativo-professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l'incarico.

Art. 24 - Stipulazione del contratto e suo contenuto

   1. Alla stipulazione del contratto provvede il Direttore Generale o il Segretario Comunale.

   2. Nel contratto, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovranno essere previsti:

         a) i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione;

         b) gli organi preposti alla verifica dei risultati;

         c) la previsione della facoltà di revoca dell'incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, con corrispondente corresponsione di un indennizzo in ragione del periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni pretesa dello stesso;

         d) la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell'incarico per il caso in cui le verifiche effettuate diano luogo all'accertamento del non raggiungimento degli obiettivi; la risoluzione verrà disposta dopo che sia stata effettuata la contestazione per iscritto all'interessato e che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio per presentare le sue controdeduzioni. Decide la giunta comunale motivando in ordine alle ragioni specifiche della risoluzione e in relazione alle eventuali controdeduzioni presentate dall'interessato. Sarà fatto salvo il diritto del comune al risarcimento del danno;

         e) l'entità del compenso;

         f) la durata dell'incarico e la facoltà di proroga da parte del comune per la durata massima consentita;

         g) l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico;

         h) l'obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede comunale e la fissazione dei giorni e delle ore nei quali l'interessato dovrà rendersi disponibile al ricevimento del pubblico;

         i) l'obbligo di non svolgere, contemporaneamente, altre attività lavorative di carattere subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici, nonché l'obbligo di non svolgere contemporanea attività di lavoro libero-professionale in conflitto con i doveri assunti verso il comune e verso gli utenti dei servizi forniti dal Comune stesso. È possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati.

   2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 tra l'ente ed il soggetto individuato deve stipularsi una convenzione nella quale dovranno individuarsi:

         a) obiettivo od obiettivi da conseguirsi;

         b) durata di collaborazione;

         c) corrispettivo;

         d) modalità di espletamento della collaborazione;

         e) possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali dell'ente;

         f) rapporti con i dirigenti, e responsabili di servizio e gli organi politici dell' Ente.

   3. La competenza in ordine alla decisione di ricorrere alle collaborazioni di cui al presente articolo, così come l''individuazione del collaboratore fa capo al Sindaco.

   4. II soggetto prescelto dovrà essere dotato di idonea-professionalità.rilevabile dal curriculum da acquisirsi obbligatoriamente agli atti.

 

CAPO V - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA, DI CONSULENZA, E DI COLLABORAZIONE ESTERNA - LIMITI E MODALITA'

Art. 25 - Condizioni per il conferimento degli incarichi

   1. Il Comune di Morrovalle può conferire incarichi di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01.

   2. Tali incarichi possono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

         a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;

         b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

         c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

         d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

   3. L' Ente per il conferimento di tali incarichi può stabilire l'espletamento di adeguate procedure comparative.

   4. Rientrano, pertanto, in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche che rifanno alle fattispecie individuate negli artt. 2222-2238 del Codice Civile.

   5. Per ''particolare e comprovata specializzazione universitaria'' si intende il possesso della laurea quinquennale magistrale o laurea specialistica di secondo livello.

   6. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.


Art. 26 - Ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'Ente

   1. II Responsabile di Settore interessato, prima di determinare l'affidamento dell'incarico, deve predisporre un atto ricognitivo relativo alle professionalità presenti all'interno della propria area in merito all'esigenza che deve essere soddisfatta, specificando:

         a) gli elementi e le condizioni determinanti relativa all'esigenza da soddisfare;

         b) i requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dal soggetto idoneo a soddisfare la necessità;

         c) la durata dell'attività.

   2. In ogni caso gli incarichi potranno essere affidati a coloro che sono in possesso, oltre di quanto indicato nel precedente art. 1, anche dei requisiti di seguito specificati:

         a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

         b) godere dei diritti civili e politici;

         c) - assenza di condanne penali.


Art. 27 - Le collaborazioni coordinate e continuative

   1. La collaborazione coordinata e continuativa consiste nello svolgimento di attività non saltuaria, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dalla struttura richiedente.

   2. La collaborazione coordinata e continuativa consiste in una prestazione d'opera personale, non rientrante nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal collaboratore, anche se di natura intrinsecamente artistica o professionale.

   3. Tale opera deve essere svolta, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di subordinazione.

   4. La collaborazione deve essere coordinata con le esigenze organizzative della struttura comunale.


Art. 28 - Prestazioni occasionali

   1. Per prestazione occasionale si intende una prestazione avente ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati che non abbia i caratteri di abitualità, professionalità, coordinazione e continuità.

   2. La prestazione occasionale é resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa.


Art. 29 - Modalità di affidamento dell'incarico

   1. Gli incarichi di cui all'art. 1, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, possono essere attributi:

         a) dal Sindaco, se finalizzati ad un'attività programmatoria o di verifica e controllo relativa agli indirizzi politici dell'Ente;

         b) dal dirigente dell'Area per le attività connesse alle proprie funzioni.

   2. Gli incarichi esterni sono affidati previa procedura comparativa consistente nella pubblicazione di un bando o avviso di selezione che indichi termini, modalità e criteri per la presentazione delle domande e preveda la pubblicazione degli esiti della selezione stessa. Ad ogni singolo curriculum verrà attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

         a) qualificazione professionale;

         b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;

         c) compenso;

         d) tempi di realizzazione;

         e) uleriori elementi legati alla specificità dell'incarico.

   3. In deroga al comma precedente è possibile l'affidamento diretto, senza l'espletamento della procedura comparativa, nei seguenti casi:

         a) quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;

         b) quando la particolare urgenza, non imputabile all Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

         c) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;

         d) quando si tratti di attività complementari, non comprese nellincarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e che il corrispettivo aggiuntivo non superi il 50% di quello originariamente fissato.


Art. 30 - Proroga

  1. Gli incarichi di cui all'art.1 possono essere prorogati una sola volta qualora permangano le condizioni che hanno legittimato l'affidamento, purché tale possibilità sia espressamente prevista nell'atto di affidamento.

Art. 31 - Corrispettivo dell'incarico

   1. II corrispettivo dell'incarico è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità.

Art. 32 - Contratto per il conferimento dell'incarico

   1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto in forma scritta da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il dirigente della struttura proponente.

   2. Il contratto deve in ogni caso prevedere l'oggetto della collaborazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo, la previsione di eventuali clausole risolutive.


Art. 33 - Verifica dell'esecuzione e erogazione del compenso

   1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

   2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dagli incaricati risultino non conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente prestabilito.

   3. II compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento, da parte del dirigente della struttura, della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

   4. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.


Art. 34 - Prevenzione e sicurezza

   1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, i dirigenti delle strutture in cui operano gli incaricati, devono informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

   2. Per eventuali infortuni occorsi agli incaricati nei locali della struttura, il dirigente procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.


Art. 35 - Incarichi di collaborazione autonoma

   1. Per quanto riguarda gli incarichi collaborazione autonoma, come tali si intendono:

         a) sia gli incarichi di studio, per lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse del Comune, che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

         b) sia gli incarichi di ricerca, per lo svolgimento di un'attività di ricerca sulla base di un programma definito dal parte dell'Amministrazione;

         c) incarichi di consulenza, per lo svolgimento di un'attività da parte di un esperto che si conclude con il rilascio di un parere in forma scritta;

         d) sia gli incarichi di collaborazione, per lo svolgimento di un'attività di supporto o cooperazione con gli uffici o settori dell'Ente finalizzata al raggiungimento di un obiettivo specifico.


Art. 36 - Programma degli incarichi esterni

   1. Gli incarichi di collaborazione autonoma, così come definiti dal precedente art. 11, possono essere affidati con riferimento alle attività istituzionali previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/07, come modificato dall'art. 46, comma 2, del DI. n. 112/08, convertito con legge n.133/08;

Art. 37 - Pubblicità degli incarichi

   1. Degli incarichi individuali deve essere pubblicato sul sito web del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della Legge 662/96 e dell'art. 53, comma 14, del Dlgs. n. 165/01:

         a) Il nome dell'incaricato;

         b) La ragione dell'incarico;

         c) Il compenso previsto.

   2. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all'art.11 di importo superiore ad €. 5.000,00 debbono essere trasmessi alla Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.


Art. 38 - Principi per le società in house

Le società in house nell'affidamento di incarichi esterni debbono rispettare i principi del presente regolamento.

Le società in house, all'atto della presentazione dei piani programmi annuali e pluriennali dovranno espressamente indicare gli eventuali incarichi da conferire le motivazioni, i compensi previsti .

Dovranno altresì dichiarare il rispetto dei principi del presente regolamento.

Il Comune di Morrovalle verificherà l' osservanza delle regole.

 

CAPO VI - LE COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

Art. 39 - Competenza del responsabile del servizio

   1. Al Responsabile di servizio fanno capo tutte le competenze di natura gestionale.

   2. A titolo esemplificativo dette competenze vengono individuate in quelle di cui agli articoli seguenti del presente capo avendo a riferimento la figura del responsabile di servizio, fermo restando quanto previsto dall'art.26 del presente regolamento.

   3. AI Sindaco,compete, ai sensi dell'art.50, comma 10 del D.L.vo 267/00, la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi. 4. II responsabile del servizio può essere individuato nell'ambito:

         a) dei dipendenti dell'ente in possesso di qualifica non inferiore alla quinta;

         b) dei soggetti con cui sono stati stipulati contratti a.tempo determinato per la copertura anche, fuori della dotazione organica, e in questo caso nei limiti di cui ai commi 1 e 2 .dell'art.: 110 del TUEL 267/00 dei posti di dirigente,.di:funzionario e di alta specializzazione;

         c) in un dipendente di altro ente locale autorizzato a prestare la propria collaborazione con il Comune; 5. La dotazione dei mezzi finanziari é attribuita ai singoli responsabili di servizio dalla Giunta, su proposta del Direttore Generale, ove esista, ai sensi dell'art 11 del D.L.vo 77/95.


Art. 40 - Competenze del sindaco e degli assessori in materia gestionale

   1. Non possono essere individuati quali responsabili di servizio né il Sindaco né gli assessori.

Art. 41 - Competenze di responsabile di servizi in materia di personale

   1. Al responsabile settore segreteria a spettano le seguenti competenze di carattere generale:

         a) L'approvazione di tutti i bandi di concorso e di selezione;

         b) la pubblicazione e diffusione dei bandi di concorso e di selezione;

         c) le procedure e le sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale e rimprovero scritto.

   2. Ai responsabili dei servizi, ognuno per il proprio settore, vengono attribuite in materia di personale le seguenti competenze:

         a) l'approvazione degli avvisi di occasioni di lavoro in tema di lavori socialmente utili;

         b) la responsabilità delle procedure di concorso;

         c) la presidenza delle commissioni di concorso;

         d) la stipula dei contratti individuali di lavoro;

         e) la concessione di ferie, permessi, recuperi ed aspettative;

         f) l'autorizzazione all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario;nell'ambito del monte ore assegnato dalla Giunta Comunale a ciascun settore;

         g) l'autorizzazione all'effettuazione di missioni;

         h) l'autorizzazione alla partecipazione ad iniziative-di formazione ed aggiornamento professionale;

         i) i provvedimenti di mobilità interna, con esclusione delle figure apicali afferenti i posti di responsabile degli uffici e dei servizi;

         j) l'attribuzione delle mansioni superiori ai sensi dell'art 52, D.Lgs.165/01, con la sola esclusione dei posti apicali dell'Ente;

         k) l'attribuzione di compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 165/01;

         l) la contestazione degli addebiti nell'ipotesi di violazione dei doveri di servizio importanti la comminazione delle sanzioni disciplinari del richiamo verbale e della censura e la conseguente eventuale comminazione delle predette sanzioni;

         m) l'eventuale riduzione nell'ipotesi di cui sopra della sanzione su richiesta.del dipendente;

         n) la segnalazione all'ufficio competente della -violazione di doveri di servizio importanti la comminazione di sanzioni disciplinari più gravi della censura.

         o) la proposta alla G.C. della pronuncia di decadenza e di sospensione nei casi previsti dalla legge e di dispensa per scarso rendimento;

         p) la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa;

         q) l'autorizzazione all'effettuazione di attività di lavoro autonomo o subordinato per conto di altri datori di lavoro, previa comunicazione alla Giunta Comunale;

         r) l'applicazione di eventuali penali per mancato preavviso in caso di licenziamento e l'eventuale esonero da esse;

         s) la verifica dei carichi di lavoro;

         t) la verifica della produttività;

         u) l'informazione preventiva e successiva alle rappresentanze sindacali nei casi previsti dalla legge e dal contratto;

         v) l'esame congiunto, su loro richiesta, con le rappresentanze sindacali nei casi previsti dal contratto;

         w) la consultazione delle rappresentanze sindacali;

         x) la partecipazione alla contrattazione collettiva decentrata quale membro della delegazione di parte pubblica;

         y) la direzione e il coordinamento del servizio;

         z) ogni altro atto di gestione ed amministrazione del personale.

   3. II trattamento economico accessorio al personale dipendente é attribuito con le procedure, nei termini e con le modalità di cui ai vigenti contratti collettivi di comparto ed al contratto decentrato integrativo.

   4. La competenza in materia dei responsabili di servizio è limitata ai:dipendenti loro assegnati, con esclusione ovviamente di se stessi, in relazione ai quali la competenza sarà del Direttore Generale, ove esista o del Segretario Comunale in caso contrario.


Art. 42 - Competenze del sindaco in materia di personale

   1. Restano ferme in capo al Sindaco in materia di personale:

         a) la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

         b) l'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali;

         c) l'attribuzione e definizione degli incarichi di collaborazione esterna;

         d) i provvedimenti di mobilità interna delle figure apicali dell'ente; previa intesa con il Direttore generale o, in mancanza, con il Segretario Comunale;

         e) la nomina del coordinatore unico dei lavori pubblici;

   2. Gli atti di competenza del sindaco implicanti assunzioni:di:impegno di spesa sono adottati-di.concerto con il responsabile del servizio finanziario;

   3. II concerto riguarda esclusivamente l'assunzione dell'impegno di spesa.


Art. 43 - Sostituzione del responsabile del servizio

   1. Nel caso di assenza per ferie o di momentaneo impedimento del responsabile di settore le funzioni di che trattasi. proprio perché espletate in modo temporaneo, occasionale e non prevalente, dovranno essere garantite da un responsabile di unità operativa dello stesso settore, individuato di volta in volta dal sindaco o dal Direttore Generale, sentito il responsabile di Settore.

Allo stesso verrà corrisposta una indennità di posizione a fronte delle maggiori responsabilità pari a quella assegnata al Responsabile del Settore interessato e commisurata al relativo periodo temporale.

Non è prevista la attribuzione delle mansioni superiori.

   2. Nel caso di assenza del Responsabile di Settore per motivi diversi dalle ferie, le competenze potranno essere assegnate con provvedimento Sindacale come segue:

         a) a Responsabile di altro settore titolare di posizione organizzativa;

         b) a dipendente del medesimo .settore, di categoria C. previa attribuzione di mansioni superiori e con corresponsione dell'indennità di posizione;

         c) al Direttore Generale e/o Segretario comunale;

         d) a responsabile di Settore di altro Comune, incaricato di servizio a scavalco previa intesa tra le Amministrazioni Comunali


Art. 44 - Competenze del responsabile di servizio in materia di appalti.

   1. In materia di appalti di lavori, forniture e servizi al responsabile di servizio compete:

         a) l'approvazione dei bandi di gara;

         b) la presidenza delle commissioni di gara;

         c) la nomina dei membri e del segretario delle commissioni di gara;

         d) la responsabilità delle procedure di gara, in particolare : il responsabile del servizio sottoscrive il bando, provvede alla pubblicizzazione, alla formulazione della lista delle Ditte da invitare, alla predisposizione degli inviti, alla sottoposizione dell'esito della gara alla G.C. per l'aggiudicazione definitiva.

   2. Dovrà comunicare alla G.C. ed al Segretario comunale ogni fase della gara.

   3. Per gli appalti a trattativa privata di fornitura di beni e servizi e di lavori pubblici la gara viene indetta dal responsabile di servizio, sempre ché la spesa da sostenere rientri nel budget assegnato allo stesso dalla G.C. e nel programma o direttive da quest'ultima stabilite:

         a) la stipulazione dei contratti;

         b) l'autorizzazione al subappalto nei casi previsti dalla legge;

         c) l'applicazione di eventuali penali per inadempimenti dell'aggiudicatario;

         d) la proposta alla G.C. per il recesso dal contratto o la sua risoluzione;

         e) ogni altro atto afferente la fase sia di formazione che di esecuzione del contratto.


Art. 45 - Competenze del responsabile del servizio in materia di spese ed entrate.

  1. In materia di spese e di entrate al responsabile del servizio compete:

         a) la proposta delle poste da inserire nel bilancio di previsione;

         b) la negoziazione del budget da assegnarsi in sede di-attribuzione delle:risorse:da parte della G.C.;

         c) l'assunzione di ogni impegno di spesa con la sola esclusione degli impegni pluriennali afferenti un numero di esercizi superiore a quelli contemplati dal bilancio di previsione pluriennale dell'ente, ipotesi in cui la competenza è del consiglio;

         d) la liquidazione delle spese;

         e) l'accertamento e l'acquisizione delle entrate che non siano specificatamente attribuite al responsabile del servizio finanziario e tributi;

         f) ogni altro atto di gestione finanziaria.


Art. 46 - Competenze del responsabile di servizio in materia di concessioni autorizzazioni e licenze

   1. II responsabile del servizio tecnico rilascia concessioni ed autorizzazioni.edilizie e.le autorizzazioni. paesaggistiche e ne dà comunicazione al Sindaco. Spettano al Responsabile del servizio tecnico tutti: i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di.competenza comunale, nonche` i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico.

   2. Ai responsabili di servizio compete altresì , nell'ambito delle rispettive materie di competenza, il rilascio in genere di concessioni autorizzazioni, licenze e ogni altro provvedimento analogo;

   3. I provvedimenti di cui al comma 2 rientreranno nella competenza dei responsabili di servizio qualora si caratterizzino per uno dei seguenti requisiti:

  • essere atti vincolati;
  • essere atti connotati da discrezionalità tecnica;
  • essere atti connotati da discrezionalità amministrativa o da discrezionalità mista, qualora gli accertamenti c/o le valutazioni, presupposto necessario per l'emanazione dell'atto, si fondino su criteri, anche in ordine generale, predeterminati:

         a) dalla legge statale, dalla legge regionale e da atti aventi forza e valore legge;

         b) dai regolamenti comunitari;

         c) dalle direttive comunitarie;

         d) dai regolamenti vigenti nel nostro ordinamento;

         e) dagli indirizzi generali di governo deliberati dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco all'inizio della legislatura;

         f) dalla relazione previsionale e programmatica pluriennale;

         g) dal piano esecutivo di gestione deliberato dalla Giunta, sulla base del bilancio approvato dal Consiglio;

         h) da altri atti generali di programmazione e di indirizzo adottati nell'ambito delle rispettive competenze dal Consiglio, dalla Giunta, dal Sindaco, dai singoli assessori.


Art. 47 - Competenze del responsabile di Servizio in materia di atti di conoscenza

   1. Al responsabile di servizio competono:

         a) le attestazioni;

         b) le certificazioni;

         c) le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento amministrativo;

         d) le diffide escluse quelle in materia edilizia;

         e) le autenticazioni di copia;

         f) le legalizzazioni di firme;

         g) ogni altro atto costituente manifestazione di conoscenza.


Art. 48 - L'attività propositiva dei responsabili di servizio

   1. I responsabili di servizio esplicano anche attività di natura propositiva.

   2. destinatari dell'attività propositiva dei responsabili di servizio sono il Sindaco ed.eventualmente l'assessore di riferimento.

   3. L'attività propositiva si distingue in:

         a) proposte di deliberazioni relativamente ad atti amministrativi di competenza del Consiglio e dalla Giunta;

         b) proposte di determinazione di competenza del Sindaco;

         c) proposta di modifica della dotazione di risorse assegnate.


Art. 49 - Competenza di subprogrammazione dei responsabili di servizio

   1. Ai responsabili di servizio competono anche funzioni di programmazione di secondo livello o di sub programmazione, ovvero definizione di progetti in attuazione dei programmi deliberati dagli organi politici, da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate.

Art. 50 - Attività consultiva dei responsabili di servizio

   1. L' attività consultiva dei responsabili di servizio si esplica attraverso:

         a) l'espressione del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del TUEL 267/00 sulle proposte di deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio;

         b) relativamente al responsabile del servizio finanziario l'espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza di Giunta e Consiglio;

         c) relazioni, pareri, consulenze in genere.

   2. Destinatari dell'attività consultiva sono gli organi politici.

   3. Qualora il soggetto competente ad esprimere il parere abbia a coincidere con il soggetto proponente l'atto, si prescinde dall'acquisizione del parere in quanto assorbito dalla proposta;

   4. Il parere di regolarità tecnica afferisce:

         a) alla correttezza ed ampiezza dell'istruttoria e dei dati e riferimenti indicati;

         b) all'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'Ente,-nonché l'obiettivo specifico, indicato dagli organi politici.

   5. II parere di regolarità contabile riguarda:

         a) la regolarità della documentazione giustificativa della spesa;

         b) l'imputazione ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo, ove adottato il piano esecutivo di gestione;

         c) la capienza dell'intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo;

         d) la regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabili e fiscali, nonché da regole di ragioneria ed economia aziendale;

         e) la prospettazione delle eventuali spese di gestione derivanti da un investimento;

         f) l'eventuale possibilità od obbligatorietà del recupero almeno parziale dei.costi dall'utenza;

   6. I paresi di cui all'art. 49 dell TUEL 267/00 devono .essere .resi entro tre giorni dalla data.della richiesta.

   7. In presenza della necessità di ulteriori e specifici.elementi istruttori il termine può essere prorogato.

   8. II termine di cui al comma 6, in caso di necessità ed urgenza, può con espressa e specifica motivazione, essere ridotto dal richiedente a ventiquattro ore.

   9. Qualora i pareri non siano resi entro il termine previsto sì intendono acquisiti favorevolmente.

   10. I pareri di cui all'art 49 del TUEL 267/00 possono essere acquisiti anche in sede di conferenza di servizio. Reiterati comportamenti omissivi, senza giustificati motivi, daranno luogo a responsabilità disciplinari.


Art. 51 - Competenze del responsabile del servizio finanziario

   1. Al responsabile del servizio finanziario compete:

         a) il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'ente;

         b) la verifica di veridicità delle previsioni di entrata;

         c) la verifica di compatibilità delle previsioni di spesa del bilancio tanto annuale, quanto pluriennale in relazione alle previsione di entrata;

         d) la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate;

         e) la verifica periodica dello stato di impegno delle spese;

         f) l'espressione del visto di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione;

         g) l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sugli atti di impegno di spesa costituenti determinazioni;

         h) l'espressione del parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria sulle proposte di deliberazione costituenti impegno di spesa;

         i) le segnalazioni di fatti e di valutazioni i quali possano pregiudicare gli equilibri del bilancio, segnalazioni di cui sono destinatari il Sindaco, il Segretario dell'ente, l'organo di revisione e, ove esista, il Direttore Generale.


Art. 52 - Competenze del responsabile del procedimento

   1. Il Responsabile del procedimento valuta ai fini istruttori:

         a) le condizioni di ammissibilità

         b) i requisiti di legittimità

         c) i presupposti

         d) accerta d'ufficio i fatti.

   2. Il Responsabile del procedimento:

         a) chiede il rilascio di dichiarazioni;

         b) chiede la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;

         c) può esperire accertamenti tecnici;

         d) può disporre ispezioni;

         e) ordina esibizioni documentali;

         f) acquisisce i pareri;

         g ) propone l'indizione o, qualora una norma gliene attribuisca espressamente la competenza indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14 L. 241/90;

   3. Il Responsabile del procedimento cura:

         a) le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento;

         b) le pubblicazioni;

         c) le notificazioni;

         d) trasmette gli atti all'organo competente all'adozione del provvedimento, tranne che non abbia egli stesso la competenza in materia.


Art. 53 - Competenze del responsabile dei tributi (vedere d.lgs. 507/93 art 54 e 74)

II responsabile del servizio finanziario è anche funzionario responsabile dei tributi.

   1. Al responsabile dei tributi compete:

         a) la sottoscrizione delle richieste;

         b) la sottoscrizione degli avvisi;

         c) la sottoscrizione dei provvedimenti;

         d) l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli;

         e) il disporre i rimborsi


CAPO VII - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 54 - Individuazione del responsabile:del :procedimento

   1. La fase istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del procedimento di cui alla Legge 241/90.

   2. II,responsabile del procedimento é identificato nel responsabile del servizio competente per materia o in altro dipendente assegnato al servizio.

   3. II responsabile del servizio può individuare in via generale e preventiva i responsabili del procedimento ripartendo il procedimento di competenza dell'unità operativa tra i singoli dipendenti addetti al servizio "ratione materiale" o con altri criteri dal medesimo individuati.

   4. In caso di mancata individuazione del responsabile con le modalità di cui sopra o di volta in volta in relazione al singolo procedimento esso si identifica con il responsabile del servizio.

Art. 55 - Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti

   1. II responsabile del procedimento di accesso ai documenti è identificato nel responsabile del servizio competente formare l'atto o qualora l'atto, una volta formato, sia trasmesso ad altra unità operativa affinché lo detenga stabilmente, nel responsabile del servizio competente a detenerlo.

   2. II responsabile del servizio può identificare il responsabile del procedimento di accesso in altro dipendente addetto al servizio cui é preposto, anche avvalendosi delle modalità di cui all'art. 45 del presente regolamento.


Art. 56 - Delegazione di parte pubblica

   1. La delegazione di parte pubblica di cui al contratto collettivo nazionale di comparto é formata, oltre che dal Sindaco dai responsabili dei servizi dell' ente;

   2. II Sindaco presiede la delegazione;

   3. II Sindaco può delegare a rappresentarlo in seno alla delegazione un assessore, il Direttore Generale o il Segretario Comunale.


Art. 57 - Nucleo di valutazione o servizio di controllo interno

   1. II Sindaco istituisce il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno.

   2. L'organismo é presieduto dal Direttore Generale ove esista e in caso contrario dal Segretario Comunale; di esso fanno parte esperti di provata qualificazione;

II Sindaco può proporre al Consiglio Comunale la stipula di convenzioni con altri enti locali per l'istituzione dell'organismo in oggetto.


CAPO VIII - LE PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI

Art. 58 - Le determinazioni

   1. Gli atti di competenza dei responsabili di servizio assumono la denominazione di determinazioni.

   2. La proposta di determinazione é predisposta daL responsabile.del procedimento che, se soggetto. diverso dal responsabile di servizio, la sottopone a quest'ultimo per l'adozione.

   3. Le determinazioni che comportano impegni di spesa, una volta assunte, vengono numerate progressivamente (per ciascun anno) e trasmesse dai rispettivi uffici, in triplice esemplare, all'ufficio ragioneria che provvede ad apporre il visto di esecutività ed a registrarne l'impegno di spesa contenuto. Apposto tale visto le determinazioni diventano esecutive e l'ufficio ragioneria ne trattiene una copia agli atti e trasmette gli altri due esemplari all'ufficio del responsabile di servizio che le ha assunte. Quest'ufficio appone sulla determinazione il numero generale progressivo e quindi ne invia una copia all' ufficio segreteria per la registrazione e pubblicazione all'albo pretorio.

   4. Le determinazioni di liquidazione vengono sottoscritte dal responsabile del servizio in triplice esemplare e vengono numerate progressivamente (per ciascun anno) per ciascun settore. Un esemplare viene conservato in apposita raccolta presso ogni settore funzionale, uno viene allegato al documento giustificativo della liquidazione ed uno viene trasmesso all' ufficio ragioneria.


Art. 59 - Le deliberazioni

   1. Le proposte di deliberazione della G.C. possono essere avanzate dei responsabili di servizio, dal Segretario Comunale nell'ambito delle rispettive competenze, dal Sindaco o dai singoli.assessori dal.. Direttore Generale, ove esista.

   2. Sulla proposta di deliberazione vanno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile.

   3. Alle proposte di deliberazioni consiliari si applica la medesima procedura prevista per gli atti di G. C., fermo restando che la proposta può essere avanzata anche da ogni singolo consigliere.

   4. Le deliberazioni sia di G.C. che di C.C. vengono pubblicate all'albo pretorio a cura del responsabile del servizio segreteria che provvede alla relata di pubblicazione. Lo stesso responsabile provvede alla comunicazione delle deliberazioni della G.C. ai capogruppo contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio.


Art. 60 - Pareri e silenzio procedimentale

   1. I pareri di cui all'art. 49, del TUEL n.267/00 devono essere resi entro tre giorni dalla data in cui sono richiesti.

   2. Lo stesso termine si applica ai pareri di competenza dei Revisori dei conti nonché eventualmente di commissioni consiliari o comunali di circoscrizioni e di organismi di partecipazione.

   3. Qualora i pareri di cui ai commi 1 e 2 non siano resi nei termini previsti è facoltà dell'organo di amministrazione attiva di prescindere dagli stessi.


Art. 61 - Visto e termini per l'acquisizione

   1. II visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni é reso dal responsabile del servizio finanziario entro tre giorni dalla trasmissione dell'atto.

   2. Qualora il visto non venga apposto nei termini di cui sopra senza motivate ragioni darà luogo a responsabilità disciplinare.


CAPO IX - ORGANI COLLEGIALI

Art. 62 - Conferenza di servizio.

   1. Ai fini di garantire il coordinamento dell'attività dei responsabili di servizio è istituita la Conferenza di servizio.

   2. La conferenza è presieduta dal Sindaco o, su delega di questi; dal Direttore Generale, ove esista, e in caso contrario dal Segretario Comunale.

   3. Della conferenza fanno parte il Segretario Comunale, i responsabili di servizio ed il Sindaco.

   4. La conferenza può operare anche solo con la presenza di una parte dei suoi membri, qualora gli oggetti in discussione afferiscano solo alcuni servizi.

   5. In sede di conferenza di servizio possono anche essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art 49 del TUEL 267/2000


Art. 63 - Gruppi di lavoro

   1. Possono essere istituiti gruppi di lavoro intersettoriali, qualora ciò si renda necessario al fine di curare in modo ottimale il perseguimento di obiettivi che implichino l'apporto di professionalità qualificate e differenziate.

   2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il coordinamento del gruppo é affidato al responsabile di servizio avente competenza prevalente o, qualora sia impossibilee determinarla,, ad altro:responsabile.individuato nell'atto istitutivo.

   3. La competenza in ordine all'istituzione del gruppo di lavoro é della Giunta Comunale, sentito il Direttore Generale ove esista ed il Segretario Comunale negli altri casi.

   4. La responsabilità della gestione delle risorse é del coordinatore del gruppo, fermo restando che relativamente a ciò egli dovrà attenersi alle procedure di consultazione degli altri membri del gruppo di lavoro eventualmente previste nell'atto istitutivo.

CAPO X - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 64 - Atti di concerto tra gli organi politici ed organi gestionali

   1. Gli atti rientranti nella competenza propria del Sindaco ed importanti l'assunzione di impegni di spesa, al fine di salvaguardare il principio della separazione delle competenze tra apparato politico ed apparato burocratico, sono assunti dal capo dell'amministrazione di concerto con il responsabile del servizio finanziario; il concerto espresso dal responsabile di servizio ha ad oggetto specificatamente l'assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 65 - Potere sostitutivo

   1. In caso di inadempimento del competente responsabile di servizio il Sindaco può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine, anche in relazione all'urgenza dell'atto.

   2. Decorso il termine assegnato il Sindaco può sostituire il responsabile di servizio inadempiente, in presenza dei presupposti di assoluta necessità ed urgenza.

   3. In tal caso nell'atto sindacale va data congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti

   4. Il potere sostitutivo non é delegabile agli assessori.

   5. Analogo potere compete al Direttore Generale, ove esista, il quale, ove occorra, può avocare a sé l'adozione del relativo atto.

   6. Il Sindaco può esercitare detto potere anche nei confronti del Direttore Generale.

Art. 66 - Delega e conferimento di competenze

   1. Il Sindaco può delegare al Direttore Generale, le seguenti competenze:

         a) nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

         b) provvedimenti di mobilità interna delle figure apicali dell' Ente;

         c) rappresentanza in seno alla delegazione di parte pubblica.


Art. 67 - Abrogazioni

È abrogata ogni disposizione contenuta in altri regolamenti comunali contrastante con il presente regolamento.

Art. 68 - Entrata in vigore

II presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
 
 

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