Contributo integratico canone di locazione

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI

PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE L.431/98

ANNO 2011

 

Art.1 - Oggetto

Il presente avviso ha per oggetto modalità e condizioni per l'accesso al Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi ad inquilini che sostengano un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, sostenuta nell'anno 2011, previsti sia dall'art. 11 della Legge 431/1998 che dalla D.G.R. n. 1288 del 03.08.2009,integrata con D.G.R. n. 293 del 09.02.2010, e n. 1175 del 30.08.2011.

 

Art.2 - Requisiti

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

 

OGGETTIVI
  • contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà privata o pubblica, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
  • canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore ad € 600,00;
  • alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

 

SOGGETTIVI
  • cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se munito di permesso o carta di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25/7/1998 n.286 e successive modificazioni;
  • Per gli immigrati, ai sensi dell'art. 11 comma 13 della Legge 06 Agosto 2008 n. 133, è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Marche;
  • residenza anagrafica nel Comune di Morrovalle e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
  • mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;
  • valore ISEE del nucleo familiare riferito all'anno 2010, non superiore:

          - ad € 5.424,90 (equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale INPS 2011),

             rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 30% (fascia A);

          - ad € 10.849,80 (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali INPS 2011),

             rispetto al quale l'incidenza del canone locativo risulti non inferiore al 40% (fascia B);

 

Art.3 - Determinazione del valore isee

Ai fini della determinazione del valore ISEE, al reddito del nucleo familiare anagrafico del richiedente va sommato anche quello percepito dall'ulteriore diversa famiglia anagrafica eventualmente convivente nello stesso appartamento.

Per l'accertamento del requisito di cui al precedente art.2 lettera g), l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello della dichiarazione dei redditi presentata nel corso dell'anno 2011 (redditi anno 2010) ed il canone è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

 

ART. 4 - Fondo regionale anticrisi

Ai sensi della L.R. 20/2010 (Legge Finanziaria 2011) e della D.G.R. n. 1175 del 30.08.2011 sono stati destinati fondi per il sostegno alle abitazioni in locazione riservati a nuclei familiari i cui il richiedente, ovvero un componente, si trovi nello stato di ex lavoratore dipendente che non goda di indennità o che abbia una indennità a seguito di licenziamento, che abbia perso il lavoro dal 1° Gennaio 2010 a causa di:

  • Licenziamento
  • Dimissioni per giusta causa
  • Mancato rinnovo di un contratto a termine (vi rientrano i lavoratori che hanno maturato a partire dal 01.09.2009 un periodo lavorativo di almeno 3 (tre) mesi, ovvero 90 (novanta) giorni, con uno o più contratti anche non continuativi. In quest'ultima fattispecie sono ricompresi, e con le stesse modalità, i lavoratori subordinati (anche quelli con contratto di somministrazione e di apprendistato) e i contratti di collaborazione.

 

Art.5 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente gli appositi modelli in distribuzione presso il Servizio Urbanistica - Ufficio Casa - del Comune.

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo. Qualora presentata da persona diversa, avente comunque residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

I richiedenti che, nel corso dell'anno 2011 e comunque prima della presentazione della domanda, abbiano variato il proprio domicilio, pur rimanendo nel Comune di Morrovalle, dovranno presentare due distinte domande, relativamente ai due diversi contratti di locazione.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

  • dichiarazione sostitutiva unica e attestazione valore ISEE per l'anno 2011, relativa all'anno 2010, rilasciata dal Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF);
  • codice fiscale del richiedente;
  • per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, carta/permesso di soggiorno di tutto il nucleo familiare, nonché il possesso del certificato storico di residenza attestante almeno 5 anni continuativi di residenza nella Regione Marche o 10 anni continuativi nel territorio nazionale;
  • copia del contratto di locazione relativo all'alloggio per il quale si chiede il contributo regolarmente registrato;
  • opia bollette di affitto pagate nell'anno 2011 (le restanti ricevute dovranno essere prodotte e consegnate entro il mese di gennaio 2012). Il contributo è comunque erogato sui mesi effettivamente pagati e documentati;
  • per chi dichiara l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, copia della relativa certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
  • eventuale copia del provvedimento di rilascio di immobile, non intimato per inadempienza contrattuale;
  • copia documento di identità;
  • copia documento rilasciato dal Centro per l'Impiego comprovante lo stato di disoccupazione.

La presentazione di domande incomplete o compilate irregolarmente o mancanti della documentazione di cui al comma precedente, comporta l'esclusione della domanda.


 Art.6 - Verifiche

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi della Legge e comporteranno la perdita del beneficio.

Le dichiarazioni di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al Reddito, il Comune ha facoltà di richiedere all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza

 

Art.7 - Determinazione dell'entità dei contributI

I contributi sono determinati in misura tale da ridurre l'incidenza del canone annuo sul valore ISEE:

  • fino al 30% per le famiglie in possesso del requisito di cui al precedente art.2 lett. g1) (fascia A) entro il limite massimo di € 2.712,45 annui (1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale INPS 2011). In ogni caso il contributo mensile sarà calcolato dividendo l'importo massimo di € 2.712,45 per 12 mensilità.
  • fino al 40% per le famiglie in possesso del requisito di cui al precedente art.2 lett.g2) (fascia B) entro il limite massimo di € 1.356,23 annui (1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale INPS 2011). In ogni caso il contributo mensile sarà calcolato dividendo l'importo massimo di € 1.356,23 per 12 mensilità.
  • Il contributo da assegnare può essere aumentato, fino ad un massimo del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia, per nuclei familiari:
  • con persone ultrasessacinquenni;
  • con portatore di handicap (art. 3 della Legge 05.02.1992, n. 104), o un disabile (invalidità superiore al 66%);
  • nuclei familiari composti da più di 5 persone;
  • genitore solo con uno o più figli minori a carico;
  • in possesso di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile, non intimato per inadempienza contrattuale.

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, componenti con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3 della legge 104/92 o con invalidità superiore al 66%, per famiglie con un numero maggiore di cinque componenti e per i nuclei con presenza di un solo coniuge e figli minori, il contributo da assegnare è incrementato del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia.

Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione.

I richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, eventuali ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo.

Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda trasferisce la propria residenza in altro Comune, può essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui ri riferisce la domanda; deve altresì comunicare al Comune tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: riduzione del canone di locazione, acquisto di un immobile, ecc.

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succede nel rapporto di locazione, il Comune provvede a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso ed eroga il contributo, così ricalcolato agli eredi.

Il Comune concede i contributi in misura proporzionale al fondo assegnato dalla Regione Marche.

 

Art.8 - Non cumulabilità con altri analoghi benefici

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia fatto già richiesta di contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo (anno 2011), compresi quelli per l'autonoma sistemazione connessi con l'evento sismico del 1997 (art.7 dell'ordinanza Ministero Interni n. 2688 del 28/9/97 e successive modificazioni).

In entrambi i casi il richiedente dovrà precisare:

  • l'importo richiesto o già percepito;
  • la normativa in base alla quale è stata presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il contributo massimo concedibile sarà pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente bando, e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

 

Art. 9 - Termine di presentazione delle domande

Le richieste di contributo dovranno essere presentate, ovvero spedite tramite raccomandata A.R., al Comune di Morrovalle, Via P.zza Vittorio Emanuele II^ n. 1, entro e non oltre il giorno 31.10.2011, pena l'esclusione della domanda.

Le domande debbono essere compilate su apposito modello disponibile presso il Servizio Urbanistica - Ufficio Casa - del Comune (tel. 0733-223146), aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00.

 

Art. 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Per poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca i dati (cioè le informazioni) indicati nel modello di domanda. Se la persona rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non può accogliere la domanda di contributo.

La persona responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Servizio Urbanistica del Comune. L'incaricato al trattamento dati è il responsabile del procedimento.

I dati personali forniti:

  • sono protetti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003;
  • sono raccolti e utilizzati, sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del servizio richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari;
  • sono trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell'Osservatorio regionale per la condizione abitativa;
  • possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;
  • possono essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La persona interessata può rivolgersi, in qualsiasi momento, al Dirigente Servizio Servizi Sociale, per esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003.

La normativa che prevede gli obblighi e i compiti in base ai quali è fatto il trattamento dei dati, compresi quelli "sensibili", è quella contenuta nella Legge n. 431/98 e successive modifiche e integrazioni e nella D.G.R. n. 1288 del 03/08/2009 e integrata con D.G.R. n. 293 del 09.02.2010.

 

Il presente bando è emanato nel rispetto dell'art. 4 della L.R. 36/2005.



Morrovalle, lì 29 settembre 2011
Il Responsabile Servizio Urbanistica
 
Arch. Ernesto Tosoni
 

Sito Ufficiale Comune di Morrovalle

Piazza Vittorio Emanuele II, 1

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E-mail:  comune@morrovalle.org

PEC:  comune.morrovalle.mc@legalmail.it



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