Trasparenza rifiuti
AVVISI E COMUNICAZIONI
3.1.a GESTORI DEL SERVIZIO
LAVAGGIO STRADE
Cosmari srlRACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
Cosmari srlTARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
3.1.b RECAPITI
LAVAGGIO STRADE
Cosmari srl800 640 323
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00
+39 0733 203 504
https://www.cosmarimc.it/
info@cosmarimc.it
pec@cosmari-mc.it
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
Cosmari srl800 640 323
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00
+39 0733 203 504
https://www.cosmarimc.it/
info@cosmarimc.it
pec@cosmari-mc.it
TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
+39 0733 223 131
comune.morrovalle.mc@legalmail.it
3.1.c MODULISTICA RECLAMI
3.1.d CALENDARIO E ORARI RACCOLTA
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3.1.e CAMPAGNE STRAORDINARIE
3.1.f ISTRUZIONI PER UN CORRETTO CONFERIMENTO
3.1.g CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
3.1.h PERCENTUALE DI DIFFERENZIATA
3.1.i CALENDARIO E ORARI PULIZIA STRADE
3.1.j REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
La tariffa, ai sensi dell’art.1 comma 652 L.147/13 così come modificato dalla L. 208/2015, e s.m.i, e dalla L. 157/2019 art. 57-bis è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all’art.15 del D.Lgs.36/2003 e nel rispetto del principio europeo “chi inquina paga”.
UTENZE DOMESTICHE
La tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla sola superficie dei predetti fabbricati, senza computare il numero dei componenti del nucleo familiare ad esclusione degli unici occupanti che usufruisco di una riduzione del 25%.
UTENZE NON DOMESTICHE
La tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.
L’importo del tributo dovuto da ogni contribuente (domestico e non domestico) per i locali occupati o detenuti corrisponde al prodotto della superficie dei locali per la tariffa unitaria al netto di eventuali riduzioni.
3.1.k EVENTUALI RIDUZIONI
RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO
- Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
a) all’uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all’estero;
b) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione. - Ai sensi del comma 659 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:
a) 25% per abitazioni con unico occupante;
b) 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
d) 30% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente
Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera per compostaggio domestico è quantificata una riduzione nella misura percentuale del 10% della tariffa, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l’obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l’eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio.
La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l’effettiva pratica del compostaggio.
La tassa è ridotta del 20%, per le utenze non domestiche, quando l’utente abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati al fine di una minore produzione di rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero. La riduzione è concessa con delibera della Giunta Comunale, su semplice domanda dell’utente, debitamente documentata.
Secondo quanto previsto dall’art.1 comma 649 primo periodo della L.147/13 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:
- AUTOCARROZZERIE: 60%
- CALZATURIFICI ED AFFINI: 60%
- FALEGNAMERIE: 60%
- ROSTICCERIE: 40%
- AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI: 70%
- GOMMISTI: 70%
- TIPOGRAFIE: 40%
- LAVANDERIE E TINTORIE: 40%
- OFFICINE MECCANICHE: 50%
- PASTICCERIE: 30%
- AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO: 50%
- AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI: 20% (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell’ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)
Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 non rientri tra le attività ricomprese nell’elenco di cui al comma 2, l’agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, nel limite massimo complessivo dell’60% della tariffa.
3.1.l ATTI APPROVAZIONE TARIFFA
Delibera di consiglio n. 16 del 14.05.2020
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Delibera di consiglio n. 17 del 14.05.2020
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3.1.m REGOLAMENTO TARI
3.1.n MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMESSE
- Il Comune, effettua la riscossione tramite Agenzia Entrate Riscossione che provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenza.
- Il versamento della TARI è effettuato secondo le modalità previste da Agenzia Entrate Riscossione, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3.1.o SCADENZE PER IL PAGAMENTO
Rata | Data Scadenza |
---|---|
I rata | 30.09.2020 |
II rata | 30.11.2020 |
3.1.p INFORMAZIONI PER OMESSO PAGAMENTO
Per omesso pagamento degli avvisi, si avvia la procedura successiva di riscossione tramite Agenzia Entrate Riscossione.
3.1.q SEGNALAZIONI ERRORI IMPORTI
3.1.r DOCUMENTI DI RISCOSSIONE ONLINE
3.1.s COMUNICAZIONI ARERA
Comunicati e note stampa - Rifiuti
Delibera ARERA n. 444/2019/R/rif - Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif - Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021